Un Consigliere di maggioranza ci ha inviato la risposta ad un articolo pubblicato qualche giorno fa sul nostro sito riguardo l’istituzione della Commissione Edilizia.
Pubblichiamo molto volentieri la risposta e lo ringraziamo per aver chiesto di rispondere pubblicamente alle nostre osservazioni.
Ecco la lettera, dopo la quale troverete la nostra risposta:
Ti prego di pubblicare questa risposta che mi vede coinvolto in un commento a mio giudizio superficiale. Nella riunione del 19 Maggio chi scrive disse ben altre cose non riportate nel tuo resoconto. Innanzitutto mai mi sono permesso di affermare che il Consigliere eletto dal popolo possa aggirare la legge. Difatti nel nostro caso non è acclarato che la presenza dei Consiglieri Comunali sia impedita dalla legge. I pareri del Consiglio di Stato e del Ministero degli Interni sono (appunto) tali ma non fanno giurisprudenza alla luce dell’ulteriore fatto che non tengono conto della differente disciplina in materia urbanistica che la legge riserva ai comuni sotto i cinquemila abitanti. Per questi, infatti, è previsto che l’Assessore all’Urbanistica possa ricoprire addirittura l’incarico di tecnico comunale con tanto di firma sulle determine.Ergo come può apparire logico che il politico non possa far parte di una commissione di controllo(non vincolante) mentre possa addirittura decidere in materia di ufficio tecnico ? All’uopo il Sindaco ha posto il quesito sopracitato al Ministero dell’Interno aspettando una risposta che presumo non arriverà mai. In compenso il gudizio di un autorevole giurista, Maurizio Romano, cita testualmente, “sembrerebbe comunque che neanche sotto i cinquemila abitanti la commissione edilizia possa contemplare politici(si noti il condizionale), tuttavia ove si voglia insistere nella loro presenza che almeno venga coinvolta anche l’opposizione”.
Cordiali saluti
Lorenzo Mariani
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Caro Lorenzo, è sempre difficoltoso assistere alle riunioni di consiglio, quindi l’opinione da me espressa con quell’articolo è la conseguenza di quanto pubblicato nella delibera di Consiglio numero 28 pubblicata sul sito del Comune.
E comunque la tua risposta non fa che rinforzare il mio pensiero.
E’ vero che non hai affermato che gli eletti dal popolo possono aggirare la legge ma ho l’impressione che sia successo nei fatti.
Anche alla luce della tua lettera abbiamo il seguente quadro:
Consiglio di Stato – parere contrario (anche se non fa giurisprudenza);
Ministero degli Interni – parere contrario (anche se non fa giurisprudenza);
Segretario Comunale – parere contrario.
Infine abbiamo il giurista da te citato che pur usando il condizionale dice “sembrerebbe comunque che neanche sotto i cinquemila abitanti la commissione edilizia possa contemplare politici”.
Appunto perché autorevole giurista, dubito fortemente che i termini usati fossero casuali. Il senso poteva essere diverso, a mio avviso, se avesse detto: “sembrerebbe comunque che sotto i cinquemila abitanti la commissione edilizia possa contemplare politici”.
Solitamente il legislatore cerca di indicare una strada piuttosto che elencare tutto quello che si può fare e quello che non si può fare. In questo caso ritengo che, pur se non esplicitamente scritto, il legislatore abbia indicato abbastanza chiaramente la strada da seguire altrimenti dubito che tutti i soggetti sopra detti avrebbero dato parere contrario.
Riguardo invece la possibilità per un assessore di ricoprire anche l’incarico di tecnico comunale, questa è data ai comuni sotto i cinquemila abitanti nell’ottica dell’ottenimento di un risparmio di spesa e quindi, proprio per questo motivo, l’assessore potrebbe essere “costretto” a ricoprire entrambe le figure senza essere sufficientemente competente. In questo caso diventerebbe provvidenziale la presenza di una commissione di supporto esclusivamente tecnica.
In conclusione, visto che la commissione edilizia dovrebbe essere un organo tecnico a supporto della politica, non capisco di quale utilità possano essere dei politici al suo interno.
E se il vostro intento era quello di coinvolgere anche l’opposizione nel processo decisionale (decisione sacrosanta) si poteva semplicemente scegliere, per comporre la commissione, soggetti graditi alla maggioranza ed all’opposizione sulla base delle oggettive doti tecniche e morali.
Giorgio Giardini