La “sostituzione” del presidente della Pro Loco ha scatenato un gran parlare, senza però arrivare ad una visione chiara della questione.
Gli elementi per pensare ad un complotto c’erano tutti ma le cose potrebbero non essere come sembrano.
Iniziamo però dal principio, cioè dalla decadenza (per esaurimento del mandato) della precedente Pro Loco, le nuove elezioni e l’insediamento del nuovo direttivo che ha eletto Michele Lomuscio presidente.
Bisogna ricordare innanzitutto che il precedente direttivo ha creato, per diversi e validi motivi, una nuova organizzazione con un nuovo statuto. Uno di questi motivi era l’affiliazione all’UNPLI (Unione delle Pro Loco d’Italia). Per aderire all’unione nazionale era necessario che lo statuto prevedesse espressamente delle regole e, per questo motivo, è stato preso lo statuto generale messo a disposizione dall’UNPLI ed adattato alle esigenze del nostro paese. Queste decisioni sono state prese considerando anche spiacevoli precedenti “sofferti” dalle passate Pro Loco, cioè dei piccoli soprusi delle amministrazioni comunali che, erroneamente, pensano che la Pro Loco sia un organo della maggioranza e non un’associazione indipendente che lavora per il bene del paese, anche quando i risultati non sono entusiasmanti.
L’affiliazione all’UNPLI infatti prevede, all’art. 15 dello statuto, che: “il Comitato Regionale UNPLI può decidere il commissariamento di una Pro Loco iscritta”. Quindi in caso di scioglimento della Pro Loco sarà l’UNPLI a fare in modo che si formi un nuovo direttivo e, nel caso non fosse possibile, sarà sempre l’UNPLI a gestire i beni della Pro Loco secondo quanto previsto dallo statuto e dal codice civile.
Il precedente direttivo ha previsto inoltre all’art. 8 (punto 15) dello statuto, a differenza da quanto riportato sullo statuto nazionale UNPLI, che “del consiglio direttivo non può far parte alcun membro dell’amministrazione comunale. Il sindaco, o suo delegato, può essere invitato alle riunioni del consiglio direttivo ed in tal caso esprimere l’opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto”.
Arrivando poi alla tanto contestata elezione del nuovo presidente, è opportuno ricordare che lo statuto non prevede la nomina del presidente da parte dei soci. Le votazioni per gli organi della Pro Loco prevedono infatti soltanto l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Mentre per entrambi gli organi il presidente viene scelto a votazione segreta dai membri del Consiglio Direttivo per il presidente della Pro Loco e dai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il presidente del Collegio stesso. Riguardo il caso di decadenza o dimissione del presidente in carica, l’art. 9 dello statuto, al punto 2, prevede che il presidente “in caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice presidente eletto” mentre “in caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal consiglio che provvederà all’elezione del nuovo presidente”.
Giorgio Giardini