L’Amministrazione non può produrre successivamente nuovi documenti ad integrazione della motivazione. La sentenza della Quinta Sezione del 14.12.2016.
In tema di ICI (oggi Imu) “la motivazione del relativo atto di accertamento – ancorchè il Comune possa legittimamente scegliere la stima diretta che trova concreta attuazione nel confronto tra prezzi unitari di beni analoghi o assimilabili desunti dagli atti di compravendita dei terreni – non può, limitarsi a contenere indicazioni generiche sul valore del terreno, ma deve specificare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e a pena di nullità, a quale presupposto la modifica del valore dell’immobile debba essere associata, dovendo recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro prezzo unitario e dei beni analoghi e assimilabili desunti dagli atti di compravendita dei terreni, così rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, può chiedere la verifica dell’effettiva correttezza di tale valore“.
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