Gira voce (ad oggi ancora non risulta dal sito web istituzionale del Comune) che la dottoressa Licia Piccioni abbia preso il posto del sig. Angelo Gabrielli in consiglio comunale (sembrerebbe per effetto dell’art. 63 del decreto legislativo 267/2000) e come in ogni paese che si rispetti, le voci sono più veloci delle notizie ufficiali. Per questo motivo, in attesa della conferma, abbiamo incontrato una delle persone coinvolte nella questione Tecnosced che ci ha rilasciato una dichiarazione (firmata) sull’accaduto.
CONSIDERAZIONI RIGUARDO AL DANNO ERARIALE DI GABRIELLI ED ALTRI QUATTRO
Il 24 Novembre 2016 la Corte d’Appello della Corte dei Conti ha respinto il ricorso di cinque amministratori di Sant’Angelo (tra cui il sottoscritto) per l’annullamento della sentenza di primo grado emanata dalla Corte Regionale del Lazio nel Gennaio del 2011.
La sentenza di primo grado condannava gli amministratori a risarcire il comune di Sant’Angelo delle spese legali relative al Lodo Arbitrale intercorso fra la società Tecnosced (incaricata nel 2000 di recuperare le somme evase dai contribuenti) ed il Comune di Sant’Angelo (nella figura dell’Amministrazione Comunale).
Oggetto del danno quindi il Lodo Arbitrale, causa, la Delibera di rescissione del contratto tra le parti, motivazione: seppure il Lodo avesse drasticamente ridotto le pretese accampate dalla società (230 mila euro in ragione dei 400 mila richiesti) il giudice condannava l’amministrazione poiché, a suo giudizio, questa non aveva resistito in causa per ragioni finanziarie ma solo per “farsi bella” agli occhi degli elettori.
A parere dello scrivente il giudice ha anteposto la sua opinione al dato oggettivo (ossia l’utilità del Lodo ai fini della riduzione dell’esborso da parte del Comune).
La Corte d’Appello ha confermato sia l’oggetto del danno che la causa rimodulando la motivazione ritenendo che l’Amministrazione è colpevole perché non si doveva ricorrere al Lodo per appianare le “notevoli” differenze tra la richiesta della società (400 mila) e l’effettivo compenso corrispondente (230 mila) poiché “il ha definito solo l’aspetto patrimoniale della controprestazione ma non poteva certo porsi quale strumento di tutela di specifico interesse pubblico per la ragione che il componimento reciproco degli interessi in gioco nell’attuazione del rapporto obbligatorio tra il Comune e la società non necessariamente richiedeva la soluzione di una controversia” ed alla luce del fatto che “la società ha svolto con puntualità il lavoro commissionato e che i gravi errori nelle emissioni delle cartelle di recupero crediti erano dovuti ai dati mancanti nel database del Comune” (dal 1993 al 1999 in carico alla precedente Amministrazione).
A parte il fatto che il Danno Erariale dovrebbe far parte della sfera “Patrimoniale” dell’Ente rappresentato, riguardo alla “puntualità della società” si deve obiettare che gli “errori dovuti alla carenza dati dell’archivio comunale” non sono l’unico motivo di eliminazione delle tantissime cartelle inviate ai cittadini, sono invece da aggiungere a quelli riconosciuti alla società, altrimenti non si spiegherebbe la notevole decurtazione dei compensi stabiliti “proprio” dal Lodo Arbitrale ai danni della stessa senza, peraltro, il riconoscimento dei danni morali e di immagine a suo tempo richiesti.
Ricordato quindi come il lavoro della Tecnosced non fosse stato poi così “puntuale” alla luce di quanto sopra detto, vi sono altri tre chiari motivi di non condivisione delle motivazioni della sentenza:
- il contratto stipulato tra le parti prevedeva espressamente il Lodo Arbitrale come unico strumento da utilizzare per risolvere eventuali controversie;
- non è stata l’Amministrazione Comunale ad avviare il Lodo ,a la società Tecnosced, l’Amministrazione quindi non era parte proponente ma parta “resistente”;
- ma, soprattutto, nella sentenza i giudici non indicherebbero esplicitamente quale procedura alternativa avrebbero dovuto attivare gli amministratori per arrivare al corretto importo da corrispondere alla Tecnosced.
Di fatto, non si troverebbero scritte soluzioni che avrebbero evitato l’esborso da parte del Comune dei 400 mila euro richiesti a più riprese dalla Tecnosced, cioè 170 mila euro in più del dovuto, quelli si Danno Erariale.
Lorenzo Mariani