SCADENZA TAGLIOLA PRECARI

Manca una settimana al termine dei 60 giorni, stabiliti dal collegato lavoro, perche’ i lavoratori con un contratto a termine scaduto possano fare ricorso al proprio datore di lavoro prima di perdere definitivamente il diritto di farlo.


DDL LAVORO: CGIL, -7 GIORNI A SCADENZA ‘TAGLIOLA’ PRECARI

(ASCA) – Roma, 17 gen – Manca una settimana al termine dei 60 giorni, stabiliti dal collegato lavoro, perche’ i lavoratori con un contratto a termine scaduto possano fare ricorso al proprio datore di lavoro prima di perdere definitivamente il diritto di farlo. Il 23 gennaio, infatti, e’ la ‘dead line’ individuata dal collegato lavoro, dopo l’entrata in vigore della legge avvenuta lo scorso 24 novembre, per quei lavoratori con un contratto a termine scaduto di impugnare il licenziamento contro l’azienda in caso di irregolarita’, pena la decadenza dal poterlo fare per tutti i periodi retroattivi.

Una norma ”tagliola”, cosi’ ha bollato la Cgil il provvedimento sui 60 giorni che colpisce i precari che attendono un eventuale rinnovo, e contenuta in un provvedimento che la confederazione ha piu’ volte definito ”una vera e propria controriforma del diritto e del processo del lavoro”.
Ma e’ soprattutto una norma, quella dei 60 giorni, che ”colpisce i lavoratori precari che attendono un eventuale rinnovo”.

Secondo le stime del sindacato di Corso d’Italia, la platea dei lavoratori interessati oscilla tra le 100mila e le 150mila persone coinvolte in quella che e’, come osserva il segretario confederale Fulvio Fammoni, ”una norma sbagliata, ingiusta e con vizi di costituzionalita”’, a cui si aggiunge la ”gravita”’ della retroattivita’. Con l’approvazione del collegato lavoro, spiega il dirigente sindacale, ”un lavoratore precario con contratto a termine scaduto viene messo nella condizione di dover decidere se impugnare il contratto irregolare o perdere per sempre quel diritto”. Un fatto, rileva Fammoni, ”che crea una disparita’ fortissima anche perche’, in questa maniera, si equipara la conclusione di un contratto temporaneo ad un
licenziamento”.

Fonte: agenzia ASCA